E' riaperto fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1952, n. 1181
1La L. 2 agosto 1952, n. 1181 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1952.
Testo vigente dal 19 settembre 1952
