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E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 24 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;213~art1 · fonte del testo