E' riaperto fino al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

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Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo".

Testo vigente dal 30 aprile 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1966 al 30 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

    Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-06-08;434~art1 · fonte del testo