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La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, e' differita di un anno. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilita' del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1984, n. 469, e, quanto a lire 2.500 milioni, a carico delle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1986 al 22 dicembre 2008
