E' conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di buoni del Tesoro poliennali dell'importo complessivo netto di lire 330.702,8 milioni che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere, anche in piu' riprese, nell'anno 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Alle spese di emissione, agli oneri per il pagamento delle due prime rate semestrali di interessi e per eventuale conguaglio gli interessi dovuti all'atto della sottoscrizione e ad ogni altra spesa per la applicazione delle norme di cui al presente articolo, si fa fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Testo vigente dal 19 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;626~art5 · fonte su Normattiva