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Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attivita' lavorativa in detto settore con contratto a tempo determinato, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende o presso altre aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato. Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.
Testo in vigore dal 25 novembre 1978 al 22 dicembre 2008
