Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri

Art. 8 — Snellimento delle procedure di gestione economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero

Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi ne' autorizzativi. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.

Testo vigente dal 9 giugno 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-05-26;147~art8 · fonte su Normattiva