La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria e' aggiornata ogni tre anni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalita' relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non puo' prestare servizio all'estero per piu' di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale e' necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, puo', a domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potra' concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia gia' prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che e' aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole e' stabilita in nove anni non prorogabili e non e' consentita la partecipazione a ulteriori selezioni. Il servizio all'estero puo' essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneita' del personale interessato. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Testo vigente dal 9 giugno 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-05-26;147~art9 · fonte su Normattiva