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All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede, per lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, in deroga alla citata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965; e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 22 dicembre 2008
