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[1]Sino al 30 giugno 1940-XVIII le costituzioni di societa' commerciali con capitale di oltre un milione di lire, nonche' gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle societa' stesse, che, seppure deliberati o da effettuarsi in una o piu' riprese dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1623, superino nel complesso la somma di un milione di lire, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni di concerto coi Ministro per le finanze.

[2]Gli atti relativi non possono essere trascritti, affissi e pubblicati ove non siano corredati dalla predetta autorizzazione.

Testo in vigore dal 8 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-22;938~art1 · fonte del testo

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