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La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e' prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo. A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 7 aprile 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-03-21;151~art1 · fonte del testo