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E' prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo gia' respinta. La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'art. 2, lettere a) e b) e all'art. 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010
