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Qualora, ai sensi dell'art. 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente art. 1, la rinnovazione medesima decorrera' dalla data della scadenza originaria della utenza.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010
