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Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' cosi' modificato: "I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto".
Testo in vigore dal 30 maggio 1970 al 22 dicembre 2008
