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La lettera e) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' cosi' modificata: "da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale piu' rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni".
Testo in vigore dal 30 maggio 1970 al 22 dicembre 2008
