Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattivita' del natante e la causa da cui questa e' derivata. Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attivita' qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-15;531~art2 · fonte del testo