Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, gia' ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione.

Testo vigente dal 31 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-15;531~art1 · fonte del testo