Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1 gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.
Testo vigente dal 12 agosto 1975
