Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonche' quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Testo vigente dal 31 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;326~art1 · fonte su Normattiva