Art. 2 — Provvidenze per i profughi
Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata ed integrata dagli articoli 2 e 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, e successivamente dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
Testo vigente dal 10 aprile 1998
