Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, oltre alla ospitalita' gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilita' di conseguire una autonoma sistemazione, puo' essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.
Testo vigente dal 12 agosto 1975
