Provvedimento abrogato dal d.l. 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla l. 26 settembre 1954, n. 869.
Abrogato dal 1 agosto 1954
Provvedimento abrogato dal d.l. 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla l. 26 settembre 1954, n. 869.
Abrogato dal 1 agosto 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1953 al 1 agosto 1954. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I diritti, compensi e proventi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo precedente, dovranno essere versati, entro 15 giorni dalla loro esazione, in apposito conto corrente speciale di Tesoreria intestato al Ministro competente. L'erogazione delle somme affluite ai conti correnti di Tesoreria a favore dei dipendenti statali verra' autorizzata con decreti del Ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti. Analoga procedura dovra' essere seguita per tutti gli altri diritti, compensi e proventi, comunque denominati, previsti da ogni altra disposizione, percepiti, a qualsiasi titolo dai dipendenti delle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 31 LUGLIO 1954, N. 533, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 SETTEMBRE 1954, N. 869
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;948~art2 · fonte del testo