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I diritti, compensi e proventi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo precedente, dovranno essere versati, entro 15 giorni dalla loro esazione, in apposito conto corrente speciale di Tesoreria intestato al Ministro competente. L'erogazione delle somme affluite ai conti correnti di Tesoreria a favore dei dipendenti statali verra' autorizzata con decreti del Ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti. Analoga procedura dovra' essere seguita per tutti gli altri diritti, compensi e proventi, comunque denominati, previsti da ogni altra disposizione, percepiti, a qualsiasi titolo dai dipendenti delle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 1 agosto 1954
