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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, potra' assegnare al Commissariato generale anticoccidico gli eventuali residui dei contributi di cui alla presente legge, per provvedere al pagamento del debito di detto Commissariato nei confronti della Banca nazionale del lavoro.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1973 al 22 dicembre 2008
