La legge 10 agosto 1964, n. 664, concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, e' prorogata fino al 30 giugno 1965. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 giugno 1965, n. 724

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La L. 26 giugno 1965, n. 724 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400, e' prorogato al 31 dicembre 1965."

Testo vigente dal 3 luglio 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1965 al 3 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 giugno 1965, n. 724

    La L. 26 giugno 1965, n. 724 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400, e' prorogato al 31 dicembre 1965."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-12-16;1400~art1 · fonte del testo