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Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008
