Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;612~art3 · fonte del testo