[1]La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.
[2]La presente legge, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
[4]SEGNI
[5]FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Testo vigente dal 28 febbraio 1963
