[1]La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.

[2]La presente legge, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 28 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;113~artunico · fonte del testo