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I posti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 1122, non utilizzati negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, potranno essere assegnati, in base alle graduatorie provinciali compilate ai sensi del primo comma del medesimo articolo 3, negli anni scolastici successivi.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-30;39~art2 · fonte del testo