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L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e' sostituito con il seguente: "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
