Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Testo vigente dal 31 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;852~art6 · fonte del testo