Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.
Testo vigente dal 31 dicembre 1973
