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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modificano quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichita' e di arte, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1906.
[7]La presente legge avra' effetto a datare dal 27 giugno 1905.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 25 giugno 1905.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]L. Bianchi.
[12]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
