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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modificano quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichita' e di arte, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1906.

[7]La presente legge avra' effetto a datare dal 27 giugno 1905.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 25 giugno 1905.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]L. Bianchi.

[12]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-06-25;260~art1 · fonte del testo

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