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Il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio all'estero alla data del 10 settembre 1985 in qualita' di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti italiani di cultura, per il quale l'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, dispone la restituzione ai ruoli di provenienza nel periodo 10 settembre 1985 - 9 settembre 1987, puo' essere mantenuto in servizio all'estero per un ulteriore biennio decorrente dalla data della rispettiva restituzione ai ruoli di provenienza, ovvero esservi nuovamente impiegato, qualora nel frattempo restituito ai ruoli, per un ulteriore biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che risultino vacanti i relativi posti in organico.

Testo in vigore dal 9 aprile 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-04-03;92~artunico · fonte del testo