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Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' sostituito dai due seguenti: "In ogni caso la sospensione non potra' protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe. Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965".

Testo in vigore dal 9 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;858~art1 · fonte del testo