La esenzione di cui al precedente articolo 8 accordata ai residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6-alfa della tariffa doganale). La stessa agevolezza e' accordata anche agli oli di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-a - 2 della tariffa doganale), per la quantita' corrispondente agli oli combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-21;9~art2 · fonte del testo

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