L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine dovute, ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e modificato da ultimo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 25 novembre 1947, n. 1285, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, sulla ozocerite greggia, sugli oli di petrolio e sugli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili, sul benzolo, sulla paraffina solida, sulla ceresina, e sulla vasellina (voci ex 563, 643, ex 649, 650, 651 e 652 della tariffa doganale) sono riscosse sul peso netto reale. Art. 41 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 31 gennaio 1949
