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Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, gia' prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza. Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente inscritti nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
