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Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1959 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, e 18 luglio 1956, n. 736, hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1964.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1960 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1217~art1 · fonte del testo