Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 38 parole tolte.
tolto: Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-01;864~artunico · fonte del testo