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Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955.

Testo in vigore dal 17 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1952-07-01;864~artunico · fonte del testo