Il termine previsto dall'art. 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, e' prorogato dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956. Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge stessa.

Testo vigente dal 22 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1359~art1 · fonte del testo