Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561, concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, e' stabilito dal 10 gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Testo vigente dal 16 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;396~art3 · fonte del testo