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Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, gia' confermate, sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973. La proroga della borsa gia' scaduta viene concessa, con le modalita' fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attivita' posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga. Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, e' tenuto altresi' ad attestare l'effettiva continuazione dell'attivita' svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa. Ai fini dei precedenti commi, e' autorizzata la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio per giovani laureati e per L. 3.679.750.000 alle borse di addestramento didattico e scientifico. All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 agosto 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-09;525~artunico · fonte del testo