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I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;866~art1 · fonte su Normattiva