L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23 dicembre 1949, n. 951, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1951. I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1951.

Testo vigente dal 3 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-01;85~art1 · fonte del testo