L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti, per l'anno medesimo o per arretrati. I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;626~art1 · fonte del testo