L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati. I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;216~art1 · fonte del testo