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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni del decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, relative all'esercizio del diritto di recesso dei soci delle societa' per azioni, nei casi di fusione con altre societa' o di aumenti di capitale, sono prorogate fino a che entri in vigore il nuovo Codice di commercio, da pubblicare in conformita' della legge 30 dicembre 1923, n. 2814.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 28 maggio 1925.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Rocco - Nava.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 5 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
