Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973 il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo. Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni. Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 14 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-28;86~art4 · fonte su Normattiva