Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.
Testo vigente dal 23 dicembre 1961
Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.
Testo vigente dal 23 dicembre 1961
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1311~art1 · fonte su Normattiva