Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.

Testo vigente dal 23 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1311~art1 · fonte su Normattiva