Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

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Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine previsto dall'art. 9 del presente decreto-legge e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.

Testo vigente dal 2 luglio 1972

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;85~art9 · fonte su Normattiva