Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485
1Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine previsto dall'art. 9 del presente decreto-legge e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.
Testo vigente dal 2 luglio 1972
